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Deducibilità delle spese di pubblicità, promozione e di rappresentanza

Le imprese sostengono spese promozionali allo scopo di sviluppare l’attività commerciale. Le norme previste nel D.P.R. n. 917/1986 (art. 108) non forniscono alcun criterio utile a collocare un costo nella categoria delle spese di pubblicità o di rappresentanza limitandone a disciplinarne la deducibilità.
Tali criteri possono essere desunti dalla prassi.

La distinzione tra spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza è legata alla diversa destinazione della spesa.

A) Le spese di pubblicità e propaganda rientrano tra i costi commerciali in quanto finalizzate o comunque connesse alla vendita dei prodotti. Si qualificano per il fatto che, attraverso le stesse, si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione e l’intensificazione della domanda. Devono essere oggetto di un contratto sinallagmatico tra le parti col quale una di esse si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva dell’altra parte. Tra le spese di pubblicità si inseriscono le:
– Le spese per sponsorizzazioni rientrano tra le spese di pubblicità e propaganda in quanto finalizzate a reclamizzare i prodotti o l’immagine dell’azienda;
– Le spese promozionali rappresentano oneri che le imprese sostengono a supporto della loro attività commerciale.

Le spese di pubblicità e propaganda sono interamente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento. L’IVA addebitata in fattura è detraibile per acquisti inerenti all’attività svolta.

B) Le spese di rappresentanza rientrano tra le spese generali di amministrazione. Si contraddistinguono per la loro gratuità, cioè la mancanza di un corrispettivo dei destinatari, ovvero un obbligo di dare o fare a carico degli stessi. Manca, nella sostanza, del requisito della ragionevolezza, individuato quale collegamento con i ricavi d’impresa. Sono deducibili nei limiti di congruità fissati e commisurati all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari a l’IVA sulle spese di rappresentanza è indetraibile salvo gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a Euro 50,00.

RICAVI

Da 0 a 10 mln di euro

Parte compresa tra i 10 mln
 e fino a 50 mln

Parte oltre 50 mln

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

1,5% dei ricavi

0,6% dei ricavi

0,4% dei ricavi

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